Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale all’estero: aspetti legali

Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale all’estero: aspetti legali

Non tutti gli italiani sanno cosa vuol dire conservazione cordone ombelicale.
Prima di tutto è bene concentrarsi sulla differenza tra donazione pubblica e conservazione privata. Nel primo caso i campioni vengono donati e messi a disposizione di tutti per eventuali trapianti (dopo un’accurata verifica di compatibilità) e la famiglia del donatore perde la proprietà del campione. Nel secondo caso, invece, il sangue del cordone raccolto rimane di proprietà del bambino e potrà essere utilizzato dal bambino stesso oppure da un familiare compatibile.

Europa
La legislazione riguardo la conservazione del cordone ombelicale varia in base al Paese, anche all’interno dell’Unione Europea. Alcune nazioni prevedono solo la donazione pubblica, altre consentono sia la donazione pubblica, sia la conservazione privata . Il nostro Paese consente solo il prelievo del sangue cordonale, mentre la conservazione privata può essere effettuata solamente in biobanche situate all’estero.

Legislazione italiana
Il 18 Novembre 2009 il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali italiano ha emanato il decreto “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato2”.
Questa ordinanza autorizza la conservazione del campione in strutture pubbliche per uso allogenico. È inoltre consentita la conservazione del sangue cordonale per uso dedicato allo stesso neonato o ad un consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta (previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria).
Secondo la legge il prelievo del campione deve essere effettuato in una struttura accreditata, da personale qualificato e nel rispetto della procedura idonea, e dopo deve essere inviato in un istituto di tessuti per la corretta conservazione. La normativa italiana stabilisce la possibilità di esportare il campione in biobanche estere, per uso privato-familiare, con l’autorizzazione all’esportazione della Regione competente3.

Rientro del sangue cordonale in Italia
La biobanca, in caso di necessità per uso terapeutico, deve rilasciare il campione di sangue cordonale al centro di assistenza sanitaria che effettuerà l’intervento. Secondo la legge la biobanca  deve essere accreditata dall’autorità competente, che certifica il rispetto delle norme.
Questa possibilità è stata confermata anche dall’Istituto Superiore di Sanità, attraverso il Centro Nazionale Trapianti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sorgente.com

Note

  1. Ricerca condotta da IPSO Ricerche per Assobiotec, l’Associazione italiana per lo sviluppo delle biotecnologie.
  2. Decreto del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 18 Novembre 2009

Accordo della conferenza permanente Stato Regioni del 29 Aprile 2010 sull’esportazione dei campioni di sangue per uso autologo