A riposo anticipato

A riposo anticipato

La lavoratrice incinta può chiedere alla Direzione Provinciale del lavoro della sua provincia, l’astensione anticipata dal lavoro fin dallinizio della gestazione nei sottoelencati casi:

– quando le condizioni di lavoro o ambientali sono considerati negativi per la salute della neo mamma e del bimbo;
– quando la neo mamma svolge mansioni pesanti e non può essere utilizzata allo svolgimento di compiti meno gravosi;
– quando la gestazione presenta gravi complicanze che possono nuocere al prosieguo della gravidanza.

In tali casi il medico curante rilascerà un certificato in cui propone l’astensione anticipata. L’interessata lo presenterà allo specialista della Asl che rilascerà la necessaria autorizzazione. La lavoratrice, quindi, avanzerà richiesta di astensione anticipata alla Direzione provinciale allegandovi l’autorizzazione rilasciata dal medico della Asl.

L’astensione anticipata, qualora la donna sia dedita a lavori nocivi e non può essere trasferita a mansioni più leggere, si può protrarre fino al settimo mese successivo alla nascita: in tal caso la lavoratrice ha diritto a percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria.