Adozione protetta

Adozione protetta

La legge italiana tende a tutelare anche i bambini adottati o in affidamento con la convinzione che i loro bisogni affettivi e relazionali siano uguali a quelli dei bambini “biologici”. La legge garantisce ai loro genitori gli stessi diritti dei genitori naturali.

Hanno diritto, infatti, all’indennità di maternità la quale spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso del bimbo in famiglia purchè non abbia superato i 6 anni di età: l’età è innalzata a 18 anni in caso di adozione o preaffidamento internazionale.

Il congedo per maternità spetta, quindi, per un periodo di cinque mesi: qualora la madre non ne dovesse usufruire spetta al padre.
Per le adozioni nazionali, il congedo dovrà essere fruito durante i 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore (senza limite di età).

Per le adozioni Internazionali, il congedo per maternità può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia e durante il periodo di permanenza all’estero dei genitori.

In caso di affidamento temporaneo, il congedo per maternità spetta per un periodo di tre mesi che possono essere usufruiti entro 5 mesi dall’affidamento. Il diritto al congedo è facoltativo (non è previsto un divieto al lavoro).

Anche per l’adozione e l’affidamento è riconosciuto il diritto, per i genitori, di usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentelare): l’età dei minori per i quali si può richiedere va dagli 8 ai 12 anni in caso di affidamento e dai 12 ai 15 anni in caso di adozione.