Assegno nucleo familiare con almeno tre figli

Assegno nucleo familiare con almeno tre figli

Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A CHI SPETTA
Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.
E’ necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno, che per l’anno 2009 è pari ad Euro 23.200,30 per nuclei familiari con 5 componenti.

LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.

DA QUANDO SPETTA
L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

FINO A QUANDO SPETTA
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

QUANTO SPETTA
La misura intera dell’assegno per l’anno 2009 è pari ad euro 128,89 mensili fino ad un massimo annuo di tredici mensilità. In rapporto al valore dell’ISE l’assegno può essere corrisposto in misura ridotta.
L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CHI PAGA

L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.

INFORMAZIONI UTILI:

Per la compilazione dell’Isee presso tutti i Caaf dei Sindacati Provinciali e i Patronati.
Si suggerisce di presentarsi presso i Centri di Assistenza portando con sè:
– codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;
– cud o dichiarazione dei redditi da lavoro o dipendente o autonomo percepito dai componenti del nucleo familiare;
– valore del patrimonio mobiliare al 31/12 dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione (saldi di c/c , depositi bancari e postali, azioni, titoli, obbligazioni, assicurazioni vita ecc.);
– codici Cab e Abi della banca;
– valore ai fini Ici dei beni immobili (desumibile dalla dichiarazione dei redditi);
– ammontare del capitale residuo da pagare per eventuali mutui contratti per l’acquisto d’immobili.

L’assegno verrà versato dall’Inps in due rate semestrali entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal comune
Riferimenti normativi