Diritto alla conservazione del posto
La donna che lavora ha diritto alla conservazione del posto durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino.
Se la donna dovesse essere licenziata ha diritto al ripristino del suo posto di lavoro.
In tal caso dovrà presentare, entro 90 giorni dal licenziamento, un certificato medico da cui risulti che era incinta al momento in cui è stato interrotto il rapporto di lavoro.
Il licenziamento è permesso alla lavoratrice madre per:
– cessazione dell’attività aziendale;
– colpa grave;
– scadenza del contratto a tempo determinato;
– periodo di prova conclusosi con esito negativo.
Al termine del periodo di maternità, la neo mamma ha il diritto di tornare a svolgere le mansioni effettuate prima o altre equivalenti.
Infatti il Testo Unico vigente a tutela della lavoratrice madre le garantisce il diritto di conservare il posto e, salva espressa rinuncia, di rientrare nell’unità produttiva ove era occupata all’inizio della gravidanza oppure in un’altra unità produttiva ubicata nello stesso Comune. Questo diritto è garantito fino ad un anno di età di vita del bambino. L’art.56 del D.Lgs.151/2001 prevede espressamente che la lavoratrice mamma debba essere adibita alle mansioni che svolgeva prima di andare in aspettativa o a mansioni equivalenti: sono previste sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano queste norme.