Il congedo parentelare (astensione facoltativa)

Il congedo parentelare (astensione facoltativa)

Nei primi anni di vita del bambino, il padre e la madre lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal lavoro persino contemporaneamente per un periodo non superiore a 11 mesi.
Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria della madre.

La legge, a partire dal 1-01-2007 ha previsto pure per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps (lavoratrici a progetto e collaboratrici coordinate e continuative) che non siano titolari di pensione e non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, la possibilità di fruire del congedo parentelare di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentelare ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l’obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentelare.

L’indennità, pari al 30% dello stipendio spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di vita del bambino. In caso di superamento di sei mesi e dal compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2008 il tetto è pari a 14.401 euro).

La domanda va presentata all’Inps e al datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli Uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli”.