No a lavori pericolosi, faticosi e insani
La legge n. 1204 del 1971 vigente vieta al datore di lavoro di adibire la donne incinte, dall’inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto:
– ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri;
– al trasporto e sollevamento di oggetti pesanti;
– al lavoro notturno.
In caso di lavoro a rischio, la lavoratrice ha diritto di essere spostata temporaneamente ad altre mansioni: se queste sono di categoria inferiore la donna deve conservare la qualifica e la retribuzione precedente. Quando sono di categoria superiore, alla lavoratrice spetta la conseguente maggiore retribuzione.
Qualora, per il tipo di lavoro e di azienda, il trasferimento ad altre mansioni si rivelasse impossibile, l’Ispettorato del lavoro ne disporrà l’astensione obbligatoria con il diritto a percepire la indennità di maternità.